Obbligo assicurativo relativo alle catastrofi naturali
Legge di Bilancio 30 dicembre 2023 art. 213
Con riferimento alla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), viene stabilito che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali. Per eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Tale obbligo di stipula si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.
Va detto inoltre che la misura normativa prevede:
- per le Aziende chi già possiedono una copertura per eventi catastrofali, che la garanzia dovrà, se necessario, essere adeguata alla prima scadenza utile;
- per le Aziende che non possiedono una copertura per eventi catastrofali, l’obbligo ad assicurarsi contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025.
In Allegato:
- Scheda di Sintesi;
- Vademecum polizze catastrofali.
I Nostri uffici sono a diposizione per ogni utile approfondimento in merito.
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