Bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 obbligo di attestazione SOA per i lavori superiori a 516 mila euro
L’art. 10-bis del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, ha introdotto, come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi) l’obbligo, per le imprese appaltatrici e/o subappaltatrici di lavori per Superbonus e bonus edilizi di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.
Al riguardo, segnaliamo che la norma, in vigore dal 21 maggio 2022, ha ora acquisito piena efficacia dallo scorso 1° gennaio 2023. Tale entrata in vigore “differita” è stata voluta dal legislatore proprio per consentire alle imprese di potersi adeguare gradualmente al rispetto degli obblighi previsti, tenuto conto dei tempi tecnici minimi che gli Organismi preposti al rilascio dell’attestazione SOA, di prassi, impiegano.
Di seguito, si fornisce un’analisi commentata dell’articolo 10-bis del Decreto Legge n. 21/2022, realizzata dall’ANCE al fine di offrire una risposta interpretativa ad una serie di quesiti legati all’entrata in vigore del suddetto obbligo di attestazione SOA in argomento.