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SANZIONI

A seguito del riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk e dell’avvio delle operazioni militari sul territorio ucraino, Unione europea, Regno Unito, Stati Uniti e altri partner internazionali hanno varato una serie di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti della Russia.

Le misure, in continuo aggiornamento, riguardano l’export di beni e servizi strategici, l’assistenza tecnica e finanziaria, il congelamento di beni e il divieto di ingresso nell’UE di una serie di persone fisiche e giuridiche, il blocco dello spazio aereo e delle riserve internazionali della Banca centrale russa e, da ultimo, l’esclusione di alcune banche russe dal sistema dei pagamenti internazionali Swift.

Di seguito una sintesi dei principali provvedimenti.

Le misure del 2 marzo:
  • Un ulteriore provvedimento, in vigore dal 2 marzo, dispone l’esclusione di sette delle principali banche russe dal sistema di messaggistica internazionale utilizzato dalle banche per dare esecuzione agli ordini di pagamento transnazionali, SWIFT. Nel dettaglio, la misura colpisce: VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vneseheconombank (VEB).

  • Sono state, inoltre, adottate le annunciate sanzioni contro la Bielorussia che riguardano la designazione di 22 esponenti politici e militari bielorussi in considerazione del loro coinvolgimento nei processi decisionali e di pianificazione strategica dell’attacco militare russo contro l’Ucraina. Sono, inoltre, previste: restrizioni all’esportazione, vendita e fornitura, diretta e indiretta, di beni e tecnologie a duplice uso e ad alcuni beni e tecnologie che potrebbero contribuire allo sviluppo militare, tecnologico e della difesa della Bielorussia; restrizioni al commercio di beni utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, sostanze bituminose e prodotti a base di idrocarburi gassosi, prodotti a base di cloruro di potassio (“potassa”), prodotti in legno, cementizi, siderurgici e prodotti della gomma.

Le misure del 28 febbraio:

Il terzo pacchetto di misure adottato il 28 febbraio modifica ulteriormente il preesistente disposto imponendo nuove misure che vietano:

  • ai vettori russi e a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia, o posseduto, noleggiato o controllato da persone fisiche e giuridiche russe di atterrare nel, decollare dal o sorvolare il territorio dell’Unione, rendendo di fatto impossibile la movimentazione fisica fra la Russia e la Ue.
  • qualsiasi operazione con la Banca Centrale Russa. Il divieto riguarda qualsiasi operazione relativa alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale russa, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisca per suo conto o sotto la sua direzione.
Le misure del 25 febbraio:

La seconda tranche di misure, formalizzata il 25 febbraio, si aggiunge ed integra le precedenti, e rafforza le sanzioni volte ad incidere sull’accesso della Russia ai mercati dei capitali colpendo il suo sistema finanziario e, per suo tramite, le capacità industriali e l’economia nazionale.

  • In particolare, le misure Ue e USA impongono severi controlli sulle esportazioni impedendo l’accesso della Russia a tecnologie avanzate per limitare le sue capacità militari e industriali.
  • Inoltre, le misure sono dirette a membri dell’élite russa e alle loro famiglie, tra cui il Presidente Vladimir Putin e il Ministro degli Affari Esteri Lavrov, ed altre entità strategiche per l’industria e la finanza russa, ora assoggettate al congelamento dei beni e al divieto di ingresso in Ue e negli USA.
  • Infine, le misure USA e Ue si estendono ad entità della Bielorussia per sanzionare il loro ruolo nel conflitto.
  • Per quanto riguarda il settore energetico, l’UE vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Russia di beni e tecnologie specifici nella raffinazione del petrolio e introduce restrizioni alla fornitura dei servizi correlati, mirando a depotenziare il settore petrolifero russo.
  • Per quanto riguarda il settore dei trasporti, l’Ue introduce il divieto di esportazione per beni e tecnologie dell’industria aeronautica e spaziale, nonché di fornire servizi assicurativi, riassicurativi e di manutenzione relativi ad essi e la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, nell’intento di comprimere la disponibilità di aeromobili, pezzi di ricambio e attrezzature ed infliggere un duro colpo all’economia e alla connettività del paese. Va ricordato, infatti, che circa tre quarti dell’attuale flotta aerea commerciale russa è costruita nell’Ue, negli Stati Uniti e in Canada.
Le misure del 23 febbraio:
  • Misure individuali. Alcuni provvedimenti che modificano atti comunitari adottati nel 2014 nel quadro delle sanzioni comminate alla Russia per l’annessione della Crimea, aggiungono all’elenco delle persone e entità già “designate” altre 22 persone fisiche, fra cui i Ministri russi della difesa e dello sviluppo economico, vice primi ministri, alti esponenti dei comandi militari, giornalisti, banchieri e 4 entità giuridiche, di cui due banche, un ente finanziario e un’agenzia di informazione e 336 membri del Parlamento della Federazione Russa (Duma). Le misure comportano: congelamento dei beni, divieto di mettere fondi a disposizione dei soggetti designati e divieto di viaggio che impedisce l’ingresso o il transito nel territorio dell’UE.
  • Restrizioni finanziarie e limitazioni alla capacità della Russia di raccogliere capitali sui mercati finanziari europei. Un ulteriore provvedimento amplia la portata di quello adottato nel 2014, includendo la Russia, il suo governo, la sua banca centrale e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo collegato fra le entità a cui sono vietati: acquisto, vendita, fornitura di servizi di investimento o assistenza all’emissione o al trattamento di titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022. Esso dispone, inoltre, il divieto di erogare, direttamente o indirettamente, nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo “designata” in precedenza e dopo il 23 febbraio 2022.
  • Misure restrittive nei confronti delle due autoproclamatesi Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk. Con un altro provvedimento si vietano l’importazione nella Ue di merci da esse originarie, la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti, l’assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni connesse all’importazione, l’acquisizione di nuovi beni immobili, nuove entità, azioni e altri titoli di natura partecipativa, la concessione di prestiti o altri finanziamenti, la creazione di società miste, e ogni servizio di investimento direttamente connesso a queste attività. Viene inoltre vietata l’esportazione, la vendita, la fornitura, o il trasferimento di beni e tecnologie nelle due repubbliche nei settori dei trasportidelle telecomunicazioni; dell’energia; della prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerali. Infine, per servizi connessi alle attività turistiche nei territori specificati, si prevede l’esecuzione fino al 24 agosto 2022 di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 a condizione che l’autorità competente sia stata informata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. Vengono previsti regimi autorizzativi a capo delle autorità competenti degli Stati membri.